
Percorsi abilitanti di formazione iniziale degli insegnanti DPCM 4/8/23
Percorsi di formazione iniziale (legati al livello sostenibile *):
-
Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M.);
-
Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.);
*A tali percorsi gli atenei possono iscrivere un numero massimo di studenti definito annualmente dal Ministero, l’accesso è quindi a numero programmato (numero chiuso).
Percorsi di completamento (esclusi dal livello sostenibile*):
-
Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.);
-
Percorso preordinato all’acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori di concorso i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del D.P.C.M).
*A Tali percorsi gli atenei possono iscrivere gli studenti senza vincoli numerici, l’accesso è quindi libero e non a numero programmato
Specifiche del Corso
-
Tipologia: Abilitazione/Specializzazione
-
Durata: 3 mesi
-
Modalità di erogazione:
-
30 CFU erogati in modalità a distanza con lezioni sincrone svolte in aule virtuali.
-
15 CFU di tirocinio diretto da svolgere nelle scuole convenzionate.
-
5 CFU di tirocinio indiretto.
-
10 CFU di attività didattica laboratoriale caratterizzanti la classe di insegnamento, svolte in presenza presso una delle sedi previste da bando
-
Esame: In presenza
Requisiti di ammissione
Possono iscriversi i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
-
Coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.lgs 13 aprile 2017, n. 59, ovvero che sono in possesso della laurea magistrale/specialistica o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di pubblicazione del bando;
-
Possono, altresì, accedere all’offerta formativa coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del sopracitato decreto legislativo. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l’accesso è subordinato al conseguimento di centottanta CFU, ai sensi dell’art. 7 comma 5 del DPCM;
-
Relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, i possessori di diploma di istruzione secondario di II grado disciplinato dalla Tabella A del D.P.R. 19/2016 e dalla tabella A del D.M. 259/2017












